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Assicurazione Farmacisti

Tutela la tua farmacia con l'assicurazione professionale di Vitanuova

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Assicurazione Farmacisti: che cosa copre?

L'assicurazione farmacista è una polizza di responsabilità civile professionale che ti protegge durante lo svolgimento della tua attività lavorativa.
Nello specifico sei tutelato in caso di danni a terzi. Questo significa che, se dovessi fare un errore e arrecare un danno a qualcuno, non pagheresti tu ma la compagnia assicurativa con cui sei assicurato.
Inoltre, la polizza farmacista ti permette di adempiere all'obbligo di legge 114/2014.

Quanto costa la polizza RC professionale farmacisti con Vitanuova?

L'assicurazione professionale per farmacisti con Vitanuova ha un costo a partire da 9,50€/mese. Il premio varia sul massimale che decidi di inserire. Puoi configurare ora la tua polizza cliccando su "Fai un preventivo".

Leggi le domande frequenti

Tutto quello che devi sapere prima di attivare la copertura

Dal 15 agosto 2014 l'assicurazione di responsabilità civile professionale è obbligatoria per tutti i lavoratori esercenti dell'ambito sanitario, inclusi i farmacisti.
Per questo sottoscrivere questo tipo di polizza è obbligo di legge e non esserne in possesso rende il farmacista passabile di sanzioni deontologiche.

L'assicurazione farmacista di Vitanuova ha un premio che parte da 9,50€ al mese. Il costo dell'assicurazione varia sulla base del massimale che inserisci in polizza.
Se vuoi scoprire ora quanto costa la tua polizza, clicca su "Fai un preventivo" e segui il percorso d'acquisto.

La polizza farmacista non ti tutela in caso di:
- Danni derivanti da fatti dolosi dell’assicurato (art.1917 del Codice Civile).
- Franchigie, scoperti di polizza e la parte di danno che eccede il massimale pattuito.
- Con riferimento alla garanzia “furto”: i danni a cose all’aperto o poste in spazi di uso comune oppure poste in locali situati in luoghi diversi da quelli indicati in polizza.
- Con riferimento alla garanzia “R.C. professionale”: sono escluse le richieste di risarcimento pervenute all’assicurato successivamente alla cessazione del contratto per qualsiasi motivo, anche se il comportamento colposo è stato posto in essere durante il periodo di efficacia della polizza, salvo quanto previsto dalla garanzia “Cessazione dell’attività – Prosecuzione della garanzia”.
- Con riferimento alla garanzia “salvareddito”: non sono assicurabili le persone che nel corso di validità della polizza superino i 70 anni di età; né l’assicurato affetto da alcolismo, insulino dipendenza, tossicodipendenza, HIV, A.I.D.S.
- Non sono altresì assicurate le malattie tropicali, intossicazioni da alcolismo, malattie mentali, cura dell’A.I.D.S.
- Con riferimento alla garanzia “tutela legale”: vertenze con istituti o Enti Pubblici di Assistenza Previdenziali e Sociali

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